Statuto dell'Associazione Caffè-Scienza - APS

In vigore dal 2021, rimpiazza il vecchio statuto dell'Associazione Culturale Caffè-Scienza

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Caffè-Scienza APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Caffè-Scienza APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice Civile e dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate e di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L’associazione ha sede legale nel comune di Sesto Fiorentino e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

5. Nel seguito saranno usati i termini come Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e consigliere senza che questo comporti un pregiudizio di genere. Si userà il termine “soci” e “associati” intendendo l’insieme di tutte le socie e di tutti i soci.

Art. 2 - Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di diffondere, divulgare e promuovere la conoscenza su scienza, tecnologia e argomenti correlati incluse le discipline letterarie ed artistiche, sul loro impatto sociale, sulla loro storia e sulle loro implicazioni etiche e politiche.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

2. In particolare l’associazione si propone di svolgere le attività di cui al comma 1 anche attraverso:

a) l’organizzazione di conferenze, convegni, viaggi e visite guidate o altre iniziative sul territorio.

b) la produzione e distribuzione di materiale audiovisivo, proprio o di terze parti, anche attraverso mezzi informatici, radiofonici o televisivi;

c) la gestione di siti Internet a carattere informativo, divulgativo o di discussione;

d) la partecipazione, tramite siti Internet o servizi telematici di terze parti inclusi i social network, ad iniziative di carattere informativo, divulgativo o di discussione;

e) l’organizzazione o la partecipazione a iniziative di educazione scolastica o formazione professionale;

d) la pubblicazione, in qualsiasi forma, di articoli, saggi e altre produzioni in forma scritta;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore delle proprie associate e associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie associate e associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie e volontari o al cinque per cento del numero delle associate e associati, come all’articolo 36 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione dei soci

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche maggiorenni o altre associazioni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le domande di ammissione saranno valutate dal Consiglio Direttivo secondo il criterio di aderenza ai valori fondanti dell’associazione, con particolare riferimento all’applicazione del pensiero scientifico e alla diffusione di informazioni veritiere e scientificamente corrette. Tali criteri possono essere meglio specificati nell'eventuale regolamento interno.

2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutte e tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

5. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessata o all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

6. Ciascuna associata o ciascun associato ha diritto di voto. Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale, la cui entità e scadenza sono stabilite dal Consiglio Direttivo, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associata o di associato.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia o ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascuna associata o ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informata/o sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche in via telematica, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascuna associata o ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno, e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi dell’associazione;

c) versare la quota associativa secondo l’importo ed entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia o socio

1. La qualità di socia o socio si perde in caso di decesso, recesso, di scioglimento o esclusione.

2. L’associata o l’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associata o all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associata o l’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa/o dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associata o di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associata o dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dell’interessata o dall’interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dalle volontarie e dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Le attività delle volontarie e dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;

c) il Presidente;

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci, senza discriminazioni di genere

2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socia o socio ha diritto di esprimere un voto.

3. Agli associati che non siano persone fisiche, compresi gli Enti del Terzo settore, è attribuito un voto.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata o ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso

Art. 12 – Competenze inderogabili dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) approvare il programma di attività e, se redatto, il preventivo economico per l’anno successivo;

c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche in via telematica consentendo l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associata o dell’associato che partecipa e vota.

4. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, posta elettronica o altra comunicazione di tipo telematico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo o della modalità telematica, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà (1/2) più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti (3/4) più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

4. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

5 L’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, se predisposto, e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti, ed eletti dall’Assemblea tra gli associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di dicembre, se predisposti;

f) predisporre il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

g) fissare l’ammontare della quota sociale annuale;

h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all’esclusione di soci;

l) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in riunione quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, posta elettronica, o altra comunicazione di tipo telematico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio della comunicazione almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in via telematica, consentendo l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Assemblea ordinaria dei soci dalla quale può essere revocato, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell’incarico di Presidente temporaneo.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associata o associato che lo richieda.

Art. 20 – Il tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, se predisposto, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, eseguendo i compiti inerenti le operazioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere può collaborare con uno o più professionisti per la redazione dei bilanci e per il puntuale adempimento degli obblighi fiscali.

Art. 21 - Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Al bilancio preventivo, se redatto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, se predisposti, sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Art. 25 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità descritte nell’articolo 2 del presente Statuto.

2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.