Statuto dell’Associazione Culturale “Caffè-Scienza” (vecchio)

Statuto valido dal 2014 al 2020, poi rimpiazzato dallo statuto dell'Associazione Caffè-Scienza - APS

Associazione per la diffusione della cultura scientifica

Titolo I - Caratteristiche dell’Associazione

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita l’Associazione Culturale denominata “Caffè-Scienza”. L’Associazione non persegue scopo di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2 (Sede)

L’Associazione ha sede legale presso l’Istituto dei Sistemi Complessi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze). L’Associazione potrà stabilire, a seconda delle proprie esigenze, delle sedi operative complementari senza che questo comporti modifiche statutarie.

Art. 3 (Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi)

L’Associazione ha lo scopo di diffondere, divulgare, informare, promuovere la conoscenza, aggiornare, su scienza, tecnologia e argomenti correlati, sul loro impatto sociale, sulla loro storia e sulle loro implicazioni etiche e politiche. A questo scopo l’Associazione si propone di usare gli strumenti di volta in volta pi`u idonei. Sono da considerarsi forme privilegiate dell’attività associativa: l’organizzazione di dibattiti, conferenze, tavole rotonde, programmi radiofonici e televisivi; la comunicazione via web; iniziative editoriali; scambi culturali e scientifici nazionali e internazionali; collaborazioni con altre istituzioni culturali e con tutti gli organismi pubblici e privati interessati agli stessi scopi statutari dell’Associazione.

Art. 5 (Organi)

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Sindaci Revisori (se nominato).

Titolo II - Soci

Art. 6 (Requisiti)

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscono nel presente Statuto. Le persone fisiche devono avere compiuto il diciottesimo anno di età. Le persone giuridiche devono nominare un proprio rappresentante.

Art. 7 (Ammissione)

L’ammissione degli aspiranti soci avviene su presentazione di un socio e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Diritti e doveri)

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative promosse dall’Associazione. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad accettare lo Statuto e a rispettare le risoluzioni deliberate dagli organi sociali in ottemperanza alle competenze statutarie. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Le somme corrisposte per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

    • a) dimissioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo prospettate;

    • b) espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell’assemblea, per manifesti motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto più volte alle ordinanze del presente Statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità;

    • c) insolvenza della quota associativa annua.

Titolo III - Assemblea

Art. 10 (Sovranità, partecipazione e voto)

L’Assemblea è sovrana ed è l’organo prioritario dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare e votare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche associative.

Art. 11 (Sessione ordinaria)

L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria:

    • a) almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto finanziario e operativo dell’anno precedente e dell’indirizzo programmatico in fieri delle attività per l’anno in corso;

    • b) per il rinnovo degli incarichi sociali, ai sensi degli artt. 18 e 22;

    • c) per la discussione di ogni altra istanza inerente l’Associazione.

Art. 12 (Sessione straordinaria)

L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria per deliberare in ordine agli emendamenti statutari o all’estinzione dell’Associazione.

Art. 13 (Convocazione)

L’Assemblea è convocata:

    • a) per adempimento di impegni statutari;

    • b) per risoluzione del Consiglio Direttivo;

    • c) previa istanza di almeno 1/3 dei soci, indirizzata a tutti i Consiglieri e contenente l’ordine del giorno in ipotesi.

La convocazione dell’Assemblea, in sessione sia ordinaria che straordinaria, viene fatta mediante invio di un messaggio di posta elettronica, fax o lettera almeno dieci giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Contemporaneamente, l’avviso di convocazione è reso disponibile on-line sul sito web dell’Associazione culturale.

Art. 14 (Costituzione)

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza anche per delega scritta da consegnare al presidente della sessione:

    • a) in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci per l’Assemblea ordinaria e di almeno i 2/3 dei soci per l’Assemblea straordinaria;

    • b) in seconda convocazione, di qualunque numero dei soci.

La delega deve essere conferita per iscritto ad un altro socio. Ogni socio non può comunque rappresentare più di un altro socio.

Art. 15 (Presidenza della sessione)

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un socio presente deputato dall’Assemblea.

Art. 16 (Deliberazioni)

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell’Associazione (o, in sua assenza, da un socio designato dall’Assemblea) e controfirmato dal Presidente della sessione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei voti espressi dai soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o con voto segreto. Le deliberazioni ratificate in corrispondenza allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Titolo IV - Consiglio Direttivo

Art. 17 (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto soci eletti dall’Assemblea. Nel loro ambito i Consiglieri eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Consiglieri possono

essere riconfermati.

Art. 18 (Elezione)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea con modalità di votazione stabilite di volta in volta, ma sempre ispirate a criteri democratici.

Art. 19 (Compiti)

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

    • a) deliberare in ordine alle istanze inerenti l’esercizio dell’Associazione per l’attuazione dei suoi obiettivi, nel rispetto delle direttive dell’Assemblea e assumendo tutte le iniziative propizie;

    • b) predisporre i rendiconti finanziari e operativi consuntivi e l’indirizzo programmatico di base dell’esercizio sociale da prospettare all’Assemblea;

    • c) deliberare su quant’altro sottoposto al suo esame dal Presidente;

    • d) sottoporre a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all’art. 9, comma I, lettera b;

    • e) deliberare l’accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci;

    • f) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;

    • g) stabilire le quote sociali annuali.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione, con funzioni consultive, di soci e/o persone ed enti esterni all’Associazione, anche stranieri. In particolare:

    • a) il Presidente: dirige ed è il rappresentante legale dell’Associazione; la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma tutti gli atti sociali che impegnano l’Associazione nei riguardi sia dei soci che di terzi; può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; relaziona all’Assemblea sull’attivita associativa svolta e programmata;

    • b) il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in quelle mansioni per cui venga espressamente delegato; collabora con il Segretario e il Tesoriere in ordine alle commissioni sociali e contingenti;

    • c) il Segretario: redige i verbali delle sessioni dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo; provvede alla comunicazione delle convocazioni assembleari; cura la tenuta dell’elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altra commissione sociale in collaborazione con il Vice Presidente.

    • d) il Tesoriere: tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, serbandone la documentazione relativa; cura la redazione dei rendiconti finanziari; ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonch´e di ogni altro documento contabile; accerta l’adempimento del pagamento delle quote sociali in collaborazione con il Vice Presidente.

Art. 20 (Riunioni e deliberazioni)

    • a) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano perlomeno due Consiglieri.

    • b) Per ogni riunione deve essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro Consigliere) e controfirmato dal Presidente della sessione.

    • c) Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno i 2/3 dei Consiglieri e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere scelto dai presenti.

    • d) Le deliberazioni sono prese, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è impositivo il voto del Presidente del consesso.

Titolo V - Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 21 (Composizione)

Il Collegio dei Sindaci Revisori, la cui costituzione è facoltativa, è formato da tre soci eletti dall’Assemblea. Al loro interno i componenti eleggono un Presidente ed un Segretario. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di Consigliere. Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i

Sindaci possono essere riconfermati.

Art. 22 (Elezione)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall’Assemblea con modalità di votazione

stabilite di volta in volta, ma sempre ispirate a criteri democratici.

Art. 23 (Compiti)

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di:

    • a) controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e dei documenti giustificativi delle poste dei rendiconti;

    • b) verificare la regolare predisposizione dei rendiconti da presentare all’Assemblea;

    • c) controllare la rispondenza delle risultanze contabili con la effettiva situazione di cassa e patrimoniale;

    • d) vigilare su ogni altra questione di carattere patrimoniale e finanziario che riguarda l’Associazione, con diritto di chiedere al Consiglio Direttivo ogni documento e chiarificazione anche scritta.

Il Collegio dei Sindaci Revisori riferisce della propria attività relazionando all’Assemblea annuale e ogni qualvolta gli è richiesto dagli altri organi dell’Associazione. Al Collegio dei Sindaci Revisori è altresì demandata la soluzione di eventuali controversie insorte tra soci o tra soci e l’Associazione; le sue decisioni, prese a maggioranza, sono inappellabili.

Art. 24 (Riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce, sempre in unica convocazione, per attendere ai suoi compiti di controllo contabile, finanziario e patrimoniale, almeno

una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richiedano gli altri due sindaci. Di ciascuna riunione dev’essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro sindaco) e controfirmato da tutti i presenti. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno due sindaci e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei sindaci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con voto espresso per alzata di mano.

Titolo VI - Finanze e Patrimonio

Art. 25 (Esercizi sociali)

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea di bilancio deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo casi di comprovata necessità o impedimento.

Art. 26 (Patrimonio)

l patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; contributi, donazioni e lasciti diversi; fondo di riserva. Ogni profitto realizzato dovrà essere reimpiegato nell’attività associativa. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi di riserva e capitale, almeno che ciò non sia imposto dalla legge.

Art. 27 (Entrate)

Sono entrate dell’Associazione:

    • a) le quote annuali corrisposte dai soci nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

    • b) i contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti le disponibilità del momento;

    • c) i versamenti volontari dei soci;

    • d) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri;

    • e) i lasciti, le donazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;

    • f) il fondo di riserva;

    • g) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività dell’Associazione, rese in conformit`a con le

vigenti disposizioni di legge. Tutte le entrate devono essere documentate.

Art. 28 (Fondo di riserva)

Il residuo attivo del bilancio di ogni anno è in parte devoluto al fondo di riserva e in parte reinvestito nelle attività culturali o per nuove attrezzature. L’uso del fondo di riserva è vincolato dalla decisione dell’assemblea dei soci.

Art. 29 (Uscite)

Sono uscite dell’Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell’esercizio sociale. Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa. Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dall’Assemblea ordinaria. Ogni spesa deve essere adeguatamente motivata e documentata.

Titolo VII - Norme finali

Art. 30 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3 comma 190, o modifiche successive.

Art. 31 (Regolamenti interni)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio

Direttivo, ai sensi dell’art. 19, comma I, lettera f.

Art. 32 (Rinvio alla normativa generale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni culturali.